La vendita di farmaci on line è una delle ultime frontiere dell’attività commerciale dei farmaci.

Secondo il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le farmacie e gli altri esercizi commerciali previsti dalla legge, possono forniture a distanza dei medicinali senza obbligo di prescrizione, mediante i servizi della società dell’informazione.

Tale attività è espressamente esclusa per i medicinali con obbligo di prescrizione medica i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, solamente in farmacia dal farmacista.
Possono vendere on line i medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ovviamente tramite sito internet, solo le farmacie e gli esercizi commerciali che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero da altre autorità competenti.

La richiesta di autorizzazione alla vendita on line va inoltrata alle autorità territoriali competenti le quali stabiliscono la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line.
Una procedura burocratica è prevista successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line dei medicinali che prevede la registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali.

Sui siti internet autorizzati e dunque nelle relative vetrine possono essere raffigurate le fotografie o rappresentazioni grafiche dei medicinali, il prezzo e gli eventuali sconti praticati.
Inoltre è possibile anche riprodurre integralmente le controindicazioni, le opportune precauzioni d’impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo.

Secondo quanto prevede l’art. 32 del DL 201/2011, le farmacie e gli altri esercizi commerciali possono praticare sconti su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata preventiva informazione.

Gli stessi sconti devono essere praticati anche a distanza, attraverso il sito internet autorizzato.

Condividi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •